
COMUNE DI ROVIGO
REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
ART. 4) Divieti e limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi |
ART. 5) Atti relativi a prove concorsuali in materia di personale |
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Il presente regolamento disciplina il diritto di informazione e il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, in attuazione dell’art. 7 commi 3 e 4 della legge 142/90, dell’art. 61 dello Statuto del Comune, nel rispetto dei principi della legge 241 del 1990 e delle altre leggi e disposizioni vigenti, al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità; |
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Il diritto di accesso si esercita attraverso l’esame e/o l’acquisizione di copia dei documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.- |
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E’ titolare del diritto di accesso e di informazione chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2 del D.P.R. 352/92.- |
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I cittadini ammessi all’accesso sono coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente riguardano e che se ne possano avvalere per la tutela di un proprio interesse.- |
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Oggetto del diritto di accesso è il documento amministrativo come definito dal 2° comma dell’art. 22 della legge 241/90 a meno che non possa essere opposto il vincolo di segreto, di divieto di divulgazione o di esclusione ai sensi dell’art. 24 della legge 241/90, dell’art. 8 del D.P.R. 352/92 e dell’art. 4 del presente Regolamento.- |
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Sono ammessi all’accesso tutti i documenti riguardanti atti deliberativi o provvedimenti adottati dagli organi Comunali, anche se non esecutivi.- |
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I documenti concernenti tutti gli atti istruttorio-preparatori, ivi compresi gli atti interni; per atto interno s’intende: |
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proposte |
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relazioni |
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istanze |
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pareri |
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ordini di servizio |
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corrispondenza interna e/o esterna richiamata nei suddetti atti.- |
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ART. 4) Divieti e limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi |
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Ai sensi dell’art. 24 legge 241/90 nonchè dell’art. 8 comma 5, lett. d) del D.P.R. n. 352/92 ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, cioè i loro interessi legittimi e/o diritti soggettivi, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti: |
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Atti e corrispondenza aventi protocollo riservato.- |
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Atti deliberati dal Consiglio Comunale in seduta segreta limitatamente alle questioni concernenti persone.- |
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Denuncie e segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.- |
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Corrispondenza avente contenuti connessi alla vita privata delle persone fisiche.- |
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Atti contenenti apprezzamenti o giudizi su persone, gruppi ed imprese od i loro comportamenti.- |
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Atti riguardanti la salute fisica e psichica di persone o inerenti la sfera strettamente personale delle relazioni familiari e della rete parentale.- |
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Documentazione riguardante ordinanze in materia igienico-sanitaria relativa a persone fisiche.- |
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Atti riguardanti minori inseriti in nuclei familiari a rischio e/o affidati a strutture protette.- |
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Relazioni e valutazioni da parte delle Assistenti sociali, per quanto riguarda la sfera privata.- |
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Atti relativi al reddito delle famiglie e dichiarazioni attinenti.- |
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Fascicoli personali dei dipendenti.- |
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Pratiche istruttorie relative ai procedimenti disciplinari.- |
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Documentazione che riguardi le capacità tecniche, finanziarie ed economiche delle ditte partecipanti agli appalti, nonchè documentazione relativa al Certificato generale del Casellario Giudiziale e Certificazione antimafia.- |
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Relazioni riservate in ordine alle riserve apposte sulla contabilità lavori ed atti di competenza del Direttore Lavori, organo di collaudo e Responsabile del procedimento per quanto riguarda la risoluzione del contenzioso ai sensi dell’art. 3/bis della L. 109/94 come modificata ed integrata dalla legge n. 216/95.- |
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Particolari architettonici e costruttivi dei progetti nonchè di impianti in caso di appalto concorso.- |
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Stima lavori ed elenco prezzi unitari.- |
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Elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime ai sensi dell’art. 22, 1° comma, lett. a), della legge 109/94 come modificata ed integrata dalla L. 216/95.- |
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Elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, d’appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata.- |
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Documentazione riguardante l’attività produttiva di Ditte, gruppi ed imprese che abbiano fatto richiesta di concessione edilizia.- |
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Schede anagrafiche che non siano del richiedente |
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Documentazione relativa ai rapporti di adozione.- |
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Documenti inerenti la causa della inidoneità al servizio militare.- |
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Dati statistici con riferimenti di tipo individuale.- |
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Schede ISTAT di morte, che hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.- |
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Documenti contenenti l’indicazione di paternità e maternità di una persona.- |
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Copie integrali di atti di stato civile.- |
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Vecchie generalità e sesso, per le persone cui è stato giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso.- |
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Cartellini delle carte d’identità, depositati presso l’ufficio Comunale.- |
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Da ultimo corre l’obbligo di far notare che nel concetto di "riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese" riferiti dagli artt. 7 e 24 rispettivamente delle leggi 142 e 241, nella fattispecie dei servizi demografici si possono focalizzare alcune tipologie comuni di contenuti connessi alla vita privata della persona.- |
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L’accesso a tutti gli atti di cui sopra è comunque consentito ai diretti interessati.- |
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ART. 5) Atti relativi a prove concorsuali in materia di personale |
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A) Accesso agli elaborati |
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I candidati che non abbiano superato l’esame non possono accedere agli elaborati degli altri concorrenti, mancando un interesse giuridicamente rilevante.- |
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Tutti i candidati possono accedere ai propri elaborati.- |
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B) Accesso ai documenti del concorso.- |
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L’accesso è comunque consentito fatta eccezione per gli atti e i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni di cui all’art. 8, lettera d) del D.P.R. 27.6.92, n. 352, per i quali è comunque garantita la visione.- |
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C) Momento dell’accesso |
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L’accesso ai propri elaborati (ipotesi A2) è consentito dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova successiva.- |
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L’accesso agli elaborati degli altri candidati e ai documenti (ipotesi B) è consentito al termine del procedimento concorsuale, ad avvenuta adozione del provvedimento di approvazione dei lavori concorsuali.- |
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L’accesso agli atti e documenti amministrativi è differito, con provvedimento del dirigente competente, sino a quando la conoscenza di essi possa impedire, pregiudicare o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa e comunque non oltre l’esecutività o l’entrata in vigore dell’atto.- |
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In ogni caso il provvedimento dirigenziale di esclusione, limitazione o differimento dell’accesso va motivato con riferimento specifico alla normativa vigente, alle categorie di documenti di cui il precedente art. 4, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta e va comunicato per iscritto al richiedente entro 10 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di accesso da parte dell’Ufficio competente.- |
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Coloro che intendono avere risposta scritta alla richiesta di informazione devono presentare domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta, indicando: |
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le proprie generalità |
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le informazioni richieste |
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il motivo della richiesta |
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L’accesso informale si esercita soltanto se la visione o il rilascio dei documenti sia agevole e possa avvenire in via immediata.- |
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Il diritto di accesso si esercita in via informale, mediante richiesta verbale all’ufficio competente a formare l’atto e a detenerlo stabilmente, indicando: |
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gli estremi del documento che possano consentirne l’esatta e immediata identificazione; |
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l’interesse, personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, connesso all’oggetto della richiesta e del quale, ove occorra, potrà essere richiesta la comprova; |
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la propria indentità con esibizione di un valido documento atto a provarla, e ove occorra, i propri poteri rappresentativi.- |
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L’accesso formale si esercita mediante richiesta scritta, inoltrata all’Amministrazione, qualora non possa essere accolta la richiesta di accesso informale.- |
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L’Esame dei documenti deve essere effettuato personalmente dal richiedente che può farsi assistere da un professionista o altro esperto.- |
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Il richiedente può, altresì, delegare formalmente altra persona per l’esame del documento.- |
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In assenza di particolari impedimenti l’esame viene effettuato immediatamente; in caso contrario il responsabile dell’unità organizzativa che ha formato i documenti o che li detiene stabilmente comunica al richiedente il giorno e l’ora in cui sarà consentita la visione.- |
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Scaduto tale termine, senza che sia stato compiuto l’esame, la richiesta viene archiviata.- |
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La visione è gratuita e deve essere esercitata esclusivamente nei locali indicati.- |
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La domanda di rilascio di copia semplice o estratti di documenti amministrativi, motivata e debitamente sottoscritta, va presentata in carta semplice.- |
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Il rilascio di copia è soggetto al rimborso del costo di riproduzione fatte salve le disposizioni in materia di bollo e di diritti segreteria per le copie autenticate.- |
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Il rilascio di copie di atti deliberativi non è subordinato alla loro esecutività.- |
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Qualora l’atto di cui si richiede visione o copia sia detenuto dalla Segreteria Generale, lo stesso verrà esibito e/o rilasciato previo nulla-osta del responsabile del procedimento cui l’atto si riferisca.- |
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Nel caso di richiesta irregolare od incompleta l’unità organizzativa competente, entro dieci giorni, dovrà darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.- |
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In tal caso il termine decorrerà dalla data di ricezione da parte dell’ufficio competente della richiesta regolarizzata o completata.- |
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Le istanze erroneamente pervenute ad ufficio diverso da quello competente verranno immediatamente trasmesse a mezzo protocollo a quest’ultimo.- |
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ART. 13) Termine di conclusione del procedimento d’accesso.- |
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Qualora la richiesta di informazione o l’istanza di accesso non possano essere evase immediatamente e si renda necessaria una ricerca complessa, il procedimento per entrambe deve concludersi entro 20 gg. decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente.- |
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Il ritiro di copia dei documenti richiesti può essere effettuato personalmente o dal rappresentante indicato nella richiesta d’accesso presentata dall’interessato, senza alcuna altra formalità se non la dichiarazione di ricevuta sull’istanza stessa.- |
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Trascorsi inutilmente giorni 15 dalla scadenza del termine fissato per il ritiro della copia, la richiesta è archiviata.- |
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Il responsabile del procedimento per l’accesso è il dirigente del Settore che detiene le informazioni e i documenti oggetto di richiesta.- |
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Il Dirigente può individuare, quale responsabile, altro dipendente del medesimo settore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di questo Ente sul "Procedimento Amministrativo".- |
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Con l’istituzione dell’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) le richieste di informazione e di accesso andranno rivolte esclusivamente per il tramite del suddetto Ufficio.- |
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Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla legge 142/1990, alla legge 241/1990 e al D.P.R. 27.06.1992, n. 352.- |
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Gli uffici terranno a disposizione, per la visione di chiunque, il presente regolamento e ne rilasceranno copia su informale richiesta.- |