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Certificazione energetica
 

Nel recepire la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia è stata introdotta in Italia con il Dlgs n. 191 del 19 agosto 2005 la certificazione energetica degli edifici.

Attraverso questo decreto sono stati fissati dei parametri per valutare i “consumi” energetici di un edificio e di conseguenza certificarli.

La certificazione è già obbligatoria per i nuovi edifici e si svolge al momento della compravendita per le seguenti tipologie:

  • dal 1 luglio 2007 per gli immobili di superficie utile superiore a 1.000 mq se venduti in blocco;
  • dal 1° luglio 2008 per quelli di superficie utile inferiore a 1.000 mq se venduti in blocco;
  • dal 1° luglio 2009, per le singole unità immobiliari.

Se non si certifica l’immobile cosa succede?

In mancanza del certificato energetico, gli immobili non potranno essere né acquistati, né venduti.
Nel caso l’abitazione sia data in locazione, il certificato deve essere messo a disposizione del conduttore dell’immobile .

Ogni Regione Italiana dovrà applicare il Dlgs 192/2005: ad oggi la Regione Veneto è in fase di definizione per le procedure e la metodologia da utilizzare, di conseguenza la certificazione energetica dell’edificio è sostituita con l’attestato di qualificazione energetica.

 

Chi lo compila?

Sia per la certificazione che, nella fase transitoria, per l’attestazione, la norma prevede che sia un “professionista abilitato” a svolgere una verifica dell’edificio, ne rilevi i consumi e attribuisca la classe energetica.

 

Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

L’art. 35 comma 2-bis del provvedimento dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico) e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 (che stabiliscono la sanzione della nullità “relativa”) .

A seguito di tale abrogazione, mentre sembra certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico agli atti traslativi degli edifici esistenti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il d.lgs. n. 192/2005 (come successivamente modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311), come la Regione Veneto, meno sicura appare l’abrogazione dello stesso obbligo in quelle regioni (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna) che, con norme o delibere di giunta, hanno previsto non solo l’allegazione agli atti negoziali ma – in alcuni casi – anche le relative sanzioni

 
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