Estratto dallo Statuto del Comune di Rovigo (testo approvato con deliberazione consiliare n° 40 del 26 giugno 2000
e modificato con deliberazione consiliare n° 72 del 27novembre 2003).
ART. 35
Difensore civico
1.- Il Comune istituisce il Difensore civico.
2.- Il Difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.
3.- Nell'esercizio delle sue funzioni, è autonomo e indipendente e si renderà garante della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e dei diritti dei cittadini.
4.- Il Difensore civico presta in Consiglio comunale il giuramento di svolgere l'incarico nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza
ART. 36
Elezione e requisiti
1.- Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
2.- Qualora la prima votazione dovesse risultare infruttuosa, se ne terrà un'altra in ogni seduta successiva, sino a quando non sarà raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3.- Almeno un mese prima della elezione dovrà essere avviato il procedimento mediante pubblicizzazione al fine di acquisire eventuali disponibilità.
4.- Tutte le proposte di candidatura devono essere corredate da una scheda personale.
5.- Il Difensore civico deve risiedere nel territorio comunale; non sono eleggibili alla carica:
a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle aziende socio sanitarie;
b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali o comunali di partiti politici e di associazioni sindacali;
c) i cittadini che abbiano ricoperto cariche politico-amministrative comunali nei 10 anni precedenti;
d) i cittadini che siano stati candidati in qualsiasi elezione di tipo politico o amministrativo nei 5 anni precedenti;
e) coloro che siano in rapporto di parentela o di affinità sino al quarto grado civile o di coniugio con amministratori, segretario o dipendenti del Comune;
f) coloro che si trovano nei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.
6.- La scelta deve ricadere tra chi ha rivestito funzioni di magistrato, avvocato, funzionario pubblico o di professore in materie giuridiche o amministrative; per quest'ultima categoria sono eleggibili anche coloro che sono ancora in attività di servizio.
7.- Possono altresì essere elette persone che si sono particolarmente distinte nell'arco di una pluriennale attività di difesa dei diritti civili, in favore dei minori, dei disabili, delle fasce sociali più deboli e dell'ambiente.
ART. 37
Cessazione anticipata
1.- Il Difensore civico decade nel caso sopravvenga una condizione di ineleggibilità e incompatibilità.
2.- Può essere revocato per gravi ragioni, a seguito di motivata mozione della Giunta o di almeno 1/3 dei consiglieri comunali.
3.- La decadenza e la revoca sono disposte dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza prevista per l'elezione in prima votazione e con le garanzie stabilite per l'analogo procedimento riservato ai consiglieri comunali.
4.- In ogni caso di cessazione anticipata l'elezione deve avvenire entro 45 giorni.
ART. 38
Azione
1.- Su impulso di cittadini, di formazioni sociali o d'ufficio, il Difensore civico interviene presso Amministrazioni pubbliche e loro aziende, aventi sede nel territorio comunale, per assicurarsi del regolare e tempestivo corso dei procedimenti amministrativi, sollecitando se del caso il rispetto delle norme.
2.- Può in particolare modo verificare presso gli uffici comunali l'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari ed intervenire per la loro applicazione.
3.- Per gli adempimenti di competenza, il Difensore civico svolge la necessaria istruttoria con facoltà di accesso agli uffici e agli atti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio; sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati; può essere ascoltato dal Consiglio comunale, dalla Giunta, dalle Commissioni consiliari, dalla Conferenza dei Capigruppo e dagli altri organismi comunali.
4.- Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa.
5.- Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti di rispettiva competenza.
6.- Esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
ART. 39
Ufficio
1.- Al Difensore civico sono forniti una sede e gli strumenti adeguati allo svolgimento del suo incarico.
2.- Allo stesso spetta una indennità pari al 50% di quella stabilita per gli Assessori comunali non in aspettativa.
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
TITOLO 1:
FUNZIONI E POTERI DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 1: Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico
L'ufficio del Difensore Civico è disciplinato dal presente regolamento in attuazione degli artt. 71 e seguenti dello Statuto Comunale.
Art. 2: Funzioni del Difensore Civico
1. - Il Difensore Civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. - Il Difensore Civico interviene nei casi di disfunzione o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.
3. - Il Difensore Civico si rende garante dell'imparzialità, efficienza e buon andamento dell'amministrazione del Comune di Rovigo, nonché delle aziende, delle istituzioni degli enti dipendenti o soggetti a controllo e vigilanza da parte del Comune medesimo.
4. - In particolare interviene per garantire migliore tutela dei cittadini nei confronti di ritardi, omissioni, irregolarità, degli Uffici in provvedimenti, atti, fatti e comportamenti.
Art. 3: Poteri di iniziativa e di istruttoria
1. - Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa nonché su sollecitazione di privati cittadini o di soggetti collettivi.
2. - Al fine dell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere ad organi ed uffici delo Comune di Rovigo e degli enti e istituzioni ed aziende da esso dipendenti o controllati notizie e documenti, interpellando, se del caso, i responsabili degli Uffici competenti.
3. - Il Difensore Civico può compiere accertamenti diretti presso gli uffici del Comune di Rovigo e degli enti dipendenti e controllati. Il tale caso, esso può accedere ai locali di tali uffici e prendere visione di ogni atto o documento concernente le questioni sottoposte alla sua attenzione con le modalità previste per i Consiglieri Comunali.
4. - Per gli accertamenti di cui sopra il Difensore Civico può incaricare uno dei dipendenti addetti al suo ufficio a norma del successivo articolo 9.
TITOLO II:
MODALITA' D'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 4: Attivazione ad istanza di parte
1. - I soggetti che abbiano in corso un procedimento presso gli uffici del Comune, di enti o aziende dipendenti o controllati, in caso di ritardo o del suo irregolare svolgimento possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. - La richiesta di intervento può essere presentata per iscritto o oralmente, in tal caso viene verbalizzata dall'ufficio. Nulla è dovuto per essa né all'Amministrazione Comunale né al Difensore Civico.
3. - Il Difensore Civico provvede direttamente a comunicare l'eventuale non ammissibilità delle richieste.
4. - I Consiglieri Comunali non possono richiedere l'intervento del Difensore Civico.
Art. 5: Procedura d'intervento
1. - A seguito della richiesta di intervento di cui al precedente articolo 4 e verificati i suoi presupposti, il Difensore Civico interviene sul responsabile del procedimento ai fini della definizione della pratica, dandone notizia al responsabile del Settore, se diverso.
2. - Il responsabile del procedimento, se richiesto, è tenuto a riferire, al Difensore Civico sulla situazione della pratica; in caso di mancato adempimento il Difensore Civico è tenuto a darne informazione al Responsabile del Settore, se diverso, o se coincidente, al Segretario Generale.
3. - In ogni caso, qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il Difensore Civico è tenuto a farne rapporto all'autorità giudiziaria.
4. - Il Difensore Civico comunale, competenza del Difensore Civico Regionale o Provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 6: Poteri d'intervento
1. - Il Difensore Civico può intervenire d' Ufficio in tutti i casi previsti dall' art. 71 dello Statuto con particolare riguardo alla tutela degli interessi protetti e diffusi.
2. - In ogni caso il Difensore Civico ravvisi la violazione di principi e norme al cui rispetto è preposto in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione comunale, ovvero da enti e aziende da esse dipendenti o controllati (per organi, uffici e servizi dell'amministrazione comunale si intendono sia quelli centrali sia quelli circoscrizionali) può esercitare i seguenti poteri d'intervento:
a) trasmettere al responsabile del procedimento e del Settore, una comunicazione scritta in cui siano indicate le violazioni riscontrate, le modalità per sanarle e per evitare che vengano riprodotte nel futuro;
b) richiedere all'amministratore o al funzionario gerarchicamente superiore, ognuno nell'ambito della sua competenza, l'esercizio dei poteri sostitutivi, nel caso di inutile esercizio dell'intervento di cui alla precedente lettera a);
c) segnalare per l'eventuale azione disciplinare nei confronti dei dipendenti responsabili per le eventuali irregolarità accertate;
d) sollecitare i competenti organi del Comune ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 18 della legge 08.07.1986, n. 349 istitutiva del Ministero per l'ambiente;
e) intervenire nel procedimento amministrativo, in osservanza dei principi fissati dal1a L. 7/8/1990, n 241, secondo le previsioni del Regolamento per il procedimento Amministrativo;
f) presentare una dettagliata relazione al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente, sull' attività esercitata.
3. - Il Difensore Civico può collaborare su richiesta dell' Amministrazione alla predisposizione di provvedimenti di carattere generale inerenti la tutela dei diritti alla cui garanzia è preposto.
4. - Il Difensore Civico non può intervenire su atti dell'Amministrazione comunale di Rovigo di contenuto esclusivamente politico e su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, ordinaria civile tributaria e penale.
5. - Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.
TITOLO III
ELEZIONE DURATA IN CARICA E CESSAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 7: Elezione del Difensore Civico e durata in carica
Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. In sede di prima applicazione l'elezione del Difensore Civico è fissata nella prima seduta del consiglio comunale successiva alla entrata in vigore del presente regolamento.
- Il Difensore Civico dura in carica per tre anni, il suo mandato è comunque prorogato fino all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che elegge il nuovo Difensore Civico.
- Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza; la nuova elezione deve essere posta all' o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla constatazione della cessazione.
Art. 8: Incompatibilità, decadenza, cessazione della carica
1. - L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi rapporto di servizio con pubbliche amministrazioni, al di fuori dei casi previsti dall' art. 72 dello Statuto Comunale.
2. - Il Difensore Civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto ovvero nei casi di ineleggibilità previsti dall' art. 73 dello Statuto stesso.
3. - La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, entro il termine di 20 giorni dal verificarsi della stessa.
4. - Il Difensore Civico cessa dalla carica per scadenza del mandato.
5. - Il Difensore Civico cessa dalla carica per dimissioni, grave impedimento o assenza prolungata.
TITOLO IV
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 9: 0rganizzazione dell'ufficio di Difensore Civico
1. - L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso locali idonei, situati in zona centrale della città, facilmente accessibili anche ai disabili, messi a disposizione dall'amministrazione comunale, che provvede altresì alla fornitura di arredi, di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio.
2. - All'ufficio del Difensore Civico viene addetto un numero idoneo di dipendenti del Comune, tra i quali potrà essere individuata la figura del segretario responsabile; il personale farà riferimento al dirigente della Segreteria Generale per quanto attiene agli aspetti e alle responsabilità art. 51 .
3. - Nel bilancio del Comune viene istituito un apposito capitolo destinato appositamente alle spese di funzionamento di detto ufficio. La consistenza di detto capitolo deve essere tale da coprire i prevedibili oneri connessi all' esercizio della funzione.
4. - Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta del Difensore Civico, può proporre ad altre amministrazioni locali finitime la stipula di apposite convenzioni intese ad estendere le competenze del Difensore medesimo alloro territorio. Nelle convenzioni sarà stabilita una adeguata ripartizione delle spese.
Art. 10: Indennità di carica
Ai sensi dell'art. 76 dello Statuto al Difensore Civico è corrisposta un'indennità mensile pari al 50% di quella prevista per gli Assessori, oltre al rimborso delle spese nei casi previsti.
Art. 11: Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'Art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato nell'Albo pretori o per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.
Art. 12: Certificazione dell'entrata in vigore
Il Segretario generale apporrà in calce all'originale del presente Regolamento gli estremi del provvedimento di controllo, dell'avvenuta pubblicazione di cui all'articolo precedente e certificherà la data di entrata in vigore.
Una copia del presente Regolamento sarà consegnata a ciascun gruppo consiliare.