Forum

Barbieri, Parrucchieri, Estetiste

Breve spiegazione

Le autorizzazioni per l'attività di barbiere, parrucchiera ed estetista, vengono rilasciate a chi è in possesso della relativa qualifica professionale e nel rispetto delle distanze minime da analoga attività.

Come fare

Presentare domanda in bollo, al Sig. Sindaco, con tutte le generalità e specificando l'ubicazione del locale.

Dove andare

All'Ufficio Commercio del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele II°, al terzo piano. Tel. 0425/206203 oppure 0425/206234.

Quando

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Le attività artigianale di acconciatore ed estetista previste dalla legge 174/2005  (acconciatore) e 1/1990 (estetista) sono ora regolate dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 che istituisce, per dette attività, non più il rilascio da parte dell'amministrazione di un titolo autorizzatorio ma la semplice Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) il cui il sottoscrittore dichiara sia il possesso dei requisiti professionali all'esercizio dell'attività e il possesso di idoneo parere igienico sanitario rilasciato dall'ULSS competente per territorio.

Per effetto della legge 40/2007 sono state abolite la marca da bollo  e le distanze tra attività analoghe

E' stato abolita ed è in fase di recempimento:

Commissione comunale

Libretto sanitario (DGR 714 del 14.03.2006)

Commercio Ambulante

Breve spiegazione

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo a) - b) -, sono rilasciate a coloro che effettuano l'attività di commercio in alcuni giorni (tipo a) nei mercati; in forma ambulante (tipo b)

COME FARE

Le autorizzazioni di tipo a) vengono rilasciate dal Comune, su domanda dell'interessato, nei posteggi previsti nei mercati

Le autorizzazioni del tipo b) vengono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, a richiesta dell'interessato, solo se residente del comune

Per chiedere le autorizzazioni è necessario presentare domanda in bollo al Sig. Sindaco

Dove andare

All'Ufficio Commercio, in Piazza Vittorio Emanuele II°, al III° piano

Tel. n. 0425/206115 - 237.

QUANDO

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Commercio Fisso

Breve spiegazione

Autorizzazioni o comunicazioni per la vendita, solo al dettaglio, delle merci dei settori alimentare - non alimentare e misto

COME FARE

Comunicazione di attivazione per esercizi di vicinato (fino a 150 mq)

Gli esercizi di vicinato sono compresi, indifferentemente  dalla tipologia alimentare/non alimentare da 0 a 250 mq di superficie di vendita, per una popolazione comunale superiore alle 10.000 unità e sono attivati mediante Dichiarazione di inizio Attivita' (DIA). In caso di apertura, trasferimento, ampliamento della superficie di vendita, cambiamento del settore merciologico, l'efficacia di detta DIA avviene in base dell'art. 19 legge 7/8/1990, n. 241 così modificato art. 3, c. 2 della Legge 14/05/2005, n. 80.  

Istanza di autorizzazione per medie strutture (fino a 1.500 mq) e per le grandi strutture (oltre 1.500 mq o Centri Commerciali)

Le medie strutture di vendita scattano, sempre per una popolazione comunale superiore alle 10.000 unità, da mq. 251 fino a 2.500 mq di superficie di vendita che si suddividono  in strutture di vendita medio piccole da 251 a 1.000 mq - strutture medio grandi da 1001 a 2500 mq di superficie di vendita. Questa tipologia di esercizio commerciale è regolata dal Regolamento comunale  che fissa i "Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa" e dalla Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15.

Le grandi strutture di vendita  hanno una superficie di vendita superiore a 2.500 mq fino ad un massimo di mq. 15.000.

Dove andare

All'Ufficio Commercio del Comune, in piazza Vittorio Emanuele II°, al III° piano

Tel. n. 0425/206234 oppure 0425/206203

QUANDO

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Pubblici Esercizi

Breve spiegazione

Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo A (ristorazione), B (bar), C (interna a locali di intrattenimento), D (bar bianchi), vengono rilasciate a chi è in possesso di iscrizione al REC (Registro Esercenti Commercio).

COME FARE

Presentare domanda

- IN BOLLO (solo nei casi nuova apertura - subingresso - reintestazione e in caso trasferimento attività zone diverse)

- NON IN BOLLO   - comunicazione trasferimento attività all'interno alla stessa zona - modello accettazione del delegato esterno alla Società

al Sig. Sindaco, specificando gli estremi dell'iscrizione al REC.

I requisiti professionali per l'esercizio per la somministrazione alimenti e bevande regolate dalla legge 287/1991 e dalla legge 248/2006 sono, in alternativa:

1. di essere stato iscritto al  registro esercenti il commercio presso la C.C.I.A.A. di __________________con numero ____________ del _____________alla data del 03 luglio 2006;

2. di aver superato l’esame  che abilitava all’iscrizione al REC

3.entro la medesima data;di aver seguito apposito corso con esame finale riconosciuto dalla Regioni o Province Autonome (per la Regione Veneto, attualmente di 120 ore);

4. di essere in possesso del diploma di scuola alberghiera o di altro corso a specifico indirizzo professionale attinente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

5. di aver una  pratica commerciale, ovvero di aver prestato, per almeno due anni  negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione , alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore;

Legge 248/2006

Dove andare

All'Ufficio Commercio del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele II°, al terzo piano.

Tel. 0425/206234 oppure 0425/206203

QUANDO

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NOTE

Attività sottoposta a pianificazione e contingentamento

 

Edicole

Breve spiegazione

Le autorizzazioni per l’apertura delle edicole si distinguono in punti vendita esclusivi ( giornali e riviste) e punti vendita non esclusivi (Giornali E/O riviste) da abbinare ad altre ben specifiche attività commerciali.

COME FARE

Presentare domanda in bollo, al Sig. Sindaco, specificando gli estremi dell’ubicazione del locale ed il tipo di rivendita prescelto

Dove andare

All'Ufficio Commercio del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele II°, al terzo piano

Tel. 0425/206115 0425/206234

QUANDO

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NOTE

Attività sottoposta a pianificazione e contingentamento per i punti vendita esclusivi e ai criteri comunali per i punti vendita non esclusivi

 

Giochi leciti

Breve spiegazione

1) Domanda, in marca da bollo,  per l’apertura/trasferimento di sale giochi. Attività soggetta ad autorizzazione

2) DIA Giochi leciti  nei bar, circoli privati ecc. a seconda della tipologia del gioco

COME FARE

Presentare domanda in bollo, al Sig. Sindaco, specificando gli estremi dell’ubicazione del locale, per le sale giochi

Presentare denuncia inizio attività (D.I.A.) per installazione videogiochi e per giochi leciti nei bar, circoli ecc.

Dove andare

All'Ufficio Commercio del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele II°, al terzo piano.

Tel. 0425/206115 0425/206234

QUANDO

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Agenzie d'affari

Breve spiegazione

Agenzie di intermediazione ai sensi dell'art. 115 del TULPS (per compravendita autoveicoli usati per conto terzi, onoranze funebri, pubblicità ecc.)

COME FARE

Presentare denuncia inizio attività(D.I.A.) per l’apertura o il trasferimento delle agenzie d’affari.

Dove andare

All'Ufficio Commercio del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele II°, al terzo piano

Tel. 0425/206115 0425/206234

QUANDO

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Noleggio autoveicoli senza conducente

Come fare

Presentare denuncia inizio attività (D.I.A.) per il noleggio di autoveicoli senza conducente con ubicazione dei locali

Dove andare

All'Ufficio Commercio del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele II°, al terzo piano

Tel. 0425/206115 0425/206234

QUANDO

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Produttori agricoli

Breve spiegazione

Vendita dei prodotti di propria produzione in appositi spazi riservati nei mercati o in negozi

COME FARE

Presentare richiesta di vendita dei propri prodotti su appositi spazi riservati nei mercati o Dichiarazione di inizio attività per vendita in negozi utilizzando i moduli predisposti dall’ufficio

Dove andare

All'Ufficio Commercio del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele II°, al terzo piano

Tel. 0425/206115 oppure 0425/206234

QUANDO

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Vendite straordinarie

Per “vendite straordinarie” si intendono le vendite di fine stagione, le vendite di liquidazione e le vendite promozionali, nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Le suddette vendite sono disciplinate dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998. La L. 248 del 4.08.2006, ha apportato ulteriori modifiche per l’effettuazione delle “vendite promozionali” recepite dalla Regione Veneto con Deliberazione della G.R. n. 3939 del 12.12.2006 e modificate con DGR n. 3516 del 6 novembre 2007 e n. 3883 del 4 dicembre 2007.

 

1. VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.

 

SVOLGIMENTO

La comunicazione, completa dei dati (compresi il giorno di inizio e fine della vendita straordinaria), deve essere presentata al Comune almeno 10 giorni prima della data di effettuazione della vendita; allegando la specifica documentazione sottoindicata.
 
ATTENZIONE: la data di fine vendita deve coincidere con la data di chiusura del negozio. Il periodo di 6 settimane è IMPROROGABILE.
 

In caso di:

trasferimento dell’azienda in altri locali o cessazione definitiva dell’attività: allegare la copia della preventiva denuncia (utilizzando gli appositi modelli da ritirare c/o l’Ufficio Commercio) da presentare al Comune contestualmente alla comunicazione di vendita straordinaria.

  • cessazione dell’affitto di azienda: allegare la copia del contratto o dell’atto di risoluzione dello stesso.
  • cessione dell’azienda: allegare la copia dell’atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.
  • rinnovo o trasformazione dei locali: allegare la copia di una relazione in cui vengono descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell’attività commerciale; deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
    • estremi del titolo autorizzato necessario per l’esecuzione dei lavori (denuncia di inizio dei lavori, autorizzazione o concessione edilizia, USL, VV.FF. ecc.) ove richiesto;
    • impegno a sospendere l’attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori;
    • presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassorbire la merce in vendita dopo l’inizio della vendita di liquidazione.

In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni; il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato  al Comune.

Successivamente all’inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione.

 

PERIODO E DURATA

Ai sensi del comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. 114 del 31.03.98, le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno.
La durata MASSIMA di ciascun periodo di vendita di liquidazione è di 6 settimane, non prorogabili. La data di fine liquidazione deve corrispondere con la data di chiusura del negozio.

2. VENDITE DI FINE STAGIONE

Ai sensi  del comma 3 dell’art. 15 del D.Lgs. 114 del 31.03.98, le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

SVOLGIMENTO

La ditta interessata non deve dare comunicazione al Comune.

PERIODO E DURATA

Invernali:

  • dal primo sabato di gennaio (con esclusione della giornata di Capodanno)
  • al 28 febbraio

Le vendite di fine stagione invernali  possono svolgersi a partire dal primo sabato di gennaio, con esclusione della giornata di Capodanno, sino al 28 febbraio.
Qualora il primo sabato di gennaio coincida con la festività dell’Epifania, le vendite di fine stagione hanno decorrenza dal 6 gennaio nei Comuni in cui sia consentita l’apertura domenicale e festiva in base alla vigente normativa.

 

Estive:

  • dal primo sabato di luglio
  • al 31 agosto

 

 

3. VENDITE PROMOZIONALI

Con la vendita promozionale, l’operatore commerciale pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.

 

SVOLGIMENTO

La ditta interessata non deve dare comunicazione al Comune.

 

PERIODO E DURATA

In ciascun anno solare il commerciante può svolgere liberamente un numero indefinito di vendite promozionali.

Le vendite promozionali dei prodotti oggetto di “vendita di fine stagione” (ovvero i prodotti di carattere stagionale o di moda) non possono essere effettuate nei 30 gg. precedenti  i periodi fissati per le vendite di fine stagione.

 

 

NORME COMUNI

MODALITA’

La comunicazione che l’operatore commerciale è tenuto a dare al Comune, ai sensi delle precedenti disposizioni, riguarda esclusivamente le vendite di liquidazione e va presentata almeno 10 gg. prima della data di inizio della vendita straordinaria:

  • in duplice copia, all’Ufficio Commercio del Comune , ritirando una copia con il timbro di ricevuta;
  • inviandola via Fax allegando la copia del documento di identità, purché lo stesso rilasci la ricevuta di trasmissione;
  • a mezzo lettera raccomandata. In questo caso fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

 

PUBBLICITA’ DELLE VENDITE STRAORDINARIE

La pubblicità delle “vendite straordinarie” deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi del periodo e della durata della vendita stessa, della comunicazione prevista
( solo per vendite di liquidazione), nonché l’esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria (“vendita di fine stagione” o “vendita di liquidazione” o “vendita promozionale”).

Le merci oggetto di “vendite straordinarie” devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.

Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari”.

 

PREZZI

Durante la “vendita straordinaria” è fatto comunque obbligo di indicare, con apposito cartellino esposto al pubblico, il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.

Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.

 

SANZIONI

La violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 114 del 31.03.98 e del provvedimento regionale, comportano l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 22 del decreto citato: da €516 a €3.098 (€1.032 in forma ridotta).

 

Ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per invalidi

Breve spiegazione

Installazione e revisione Ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per invalidi

COME FARE

Presentare comunicazione di messa in esercizio e verifica degli impianti su appositi moduli

Dove andare

All'Ufficio Commercio del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele II°, al terzo piano

Tel. 0425-206237

QUANDO

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