Martedì
08 Novembre 2005
TARIFFARIO PER L’APPLICAZIONE DEI NUOVI IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
IN VIGORE DAL 07/11/2005
Elenco degli atti e documenti in materia urbanistico-edilizia soggetti all’applicazione
dei
diritti di segreteria di cui all’art. 10 della Legge 19.03.1993, n. 68
e successive modificazioni.
( Delibera di G.M. n. 271 del 20/10/2005 ) Mercoledì
05 Ottobre 2005
OGGETTO: decadenza della Legge
Regionale 5 marzo 1985 n.24 Mercoledì
27 Aprile 2005
Decreto Biagi – Certificazione di regolarità contributiva delle
imprese.
Si rende in sintesi quanto emerso nella riunione tenutasi il 7 marzo u.s. presso
il Settore Urbanistica alla quale hanno partecipato le SS.LL., il rappresentante
dell’A.N.C.E. di Rovigo e della Cassa Edile Polesana.A
partire dal 26/10/2004, ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera b-ter) del
D. Lsg. 494/96 -, nella sua formulazione attuale, a seguito delle modifiche
apportate dall’art. 86 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 276/2003 e dall’art.
20 comma 2 del D. Lgs. 251/2004 -, la mancata trasmissione allo Sportello Unico
per l’Edilizia, prima dell’inizio dei lavori, del certificato di
regolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori (oggetto
di Permesso di costruire o di Denuncia di inizio attività), comporta
l’automatica sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo e
quindi la sospensione dei lavori edilizi iniziati in base ad esso.
La sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo concerne anche i
Permessi di Costruire rilasciati e le DIA presentate anteriormente al 26/10/2004
i cui lavori siano iniziati a partire da tale data, senza la trasmissione del
certificato di regolarità contributiva.
Il committente o il responsabile dei lavori (anche nel caso di affidamento dei
lavori stessi ad un’unica impresa) deve quindi trasmettere all’Amministrazione
Comunale un certificato di regolarità contributiva concernente l’impresa
esecutrice dei lavori, anche in caso di variazione di questa. Tale certificato
deve essere richiesto all’impresa esecutrice; questa a sua volta deve
chiederne il rilascio (per quanto di rispettiva competenza) all’INPS e
all’INAIL ed alle Casse edili; queste ultime stipulano un’apposita
convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC). Tale documento, ai sensi della circolare
n. 848 del 14/07/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva
– non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell’impresa.
Il certificato di regolarità contributiva, ai sensi della circolare n.
848 del 14/07/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva
– non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell’impresa.
Il suddetto documento non risulta necessario, ai sensi della circolare sopraccitata,
per i lavori svolti in economia. A tale proposito si rammenta che sono realizzabili
in economia unicamente i lavori che si caratterizzano per la loro modesta entità
e che il committente deve eseguire personalmente e senza l’ausilio di
artigiani o imprese di alcun tipo ( ad esempio una recinzione o la realizzazione
di un tramezzo ); al di fuori di questi casi non si può parlare di lavori
in economia, ma di interventi eseguiti da lavoratori autonomi o da imprese ed
è quindi necessario adempiere a quanto prescritto dal “Decreto
Biagi”.
Si invita perciò le SS.LL. ad informare in maniera diffusa i propri iscritti.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Arch. Giampaolo Ferlin
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