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Archivio anno 2005...

Martedì 08 Novembre 2005
TARIFFARIO PER L’APPLICAZIONE DEI NUOVI IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
IN VIGORE DAL 07/11/2005
Elenco degli atti e documenti in materia urbanistico-edilizia soggetti all’applicazione dei
diritti di segreteria di cui all’art. 10 della Legge 19.03.1993, n. 68 e successive modificazioni.
( Delibera di G.M. n. 271 del 20/10/2005 )

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Mercoledì 05 Ottobre 2005
OGGETTO: decadenza della Legge Regionale 5 marzo 1985 n.24
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Mercoledì 27 Aprile 2005
Decreto Biagi – Certificazione di regolarità contributiva delle imprese.
Si rende in sintesi quanto emerso nella riunione tenutasi il 7 marzo u.s. presso il Settore Urbanistica alla quale hanno partecipato le SS.LL., il rappresentante dell’A.N.C.E. di Rovigo e della Cassa Edile Polesana.A partire dal 26/10/2004, ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera b-ter) del D. Lsg. 494/96 -, nella sua formulazione attuale, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 86 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 276/2003 e dall’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 251/2004 -, la mancata trasmissione allo Sportello Unico per l’Edilizia, prima dell’inizio dei lavori, del certificato di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori (oggetto di Permesso di costruire o di Denuncia di inizio attività), comporta l’automatica sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo e quindi la sospensione dei lavori edilizi iniziati in base ad esso.
La sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo concerne anche i Permessi di Costruire rilasciati e le DIA presentate anteriormente al 26/10/2004 i cui lavori siano iniziati a partire da tale data, senza la trasmissione del certificato di regolarità contributiva.
Il committente o il responsabile dei lavori (anche nel caso di affidamento dei lavori stessi ad un’unica impresa) deve quindi trasmettere all’Amministrazione Comunale un certificato di regolarità contributiva concernente l’impresa esecutrice dei lavori, anche in caso di variazione di questa. Tale certificato deve essere richiesto all’impresa esecutrice; questa a sua volta deve chiederne il rilascio (per quanto di rispettiva competenza) all’INPS e all’INAIL ed alle Casse edili; queste ultime stipulano un’apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale documento, ai sensi della circolare n. 848 del 14/07/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva – non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell’impresa.
Il certificato di regolarità contributiva, ai sensi della circolare n. 848 del 14/07/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva – non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell’impresa.
Il suddetto documento non risulta necessario, ai sensi della circolare sopraccitata, per i lavori svolti in economia. A tale proposito si rammenta che sono realizzabili in economia unicamente i lavori che si caratterizzano per la loro modesta entità e che il committente deve eseguire personalmente e senza l’ausilio di artigiani o imprese di alcun tipo ( ad esempio una recinzione o la realizzazione di un tramezzo ); al di fuori di questi casi non si può parlare di lavori in economia, ma di interventi eseguiti da lavoratori autonomi o da imprese ed è quindi necessario adempiere a quanto prescritto dal “Decreto Biagi”.
Si invita perciò le SS.LL. ad informare in maniera diffusa i propri iscritti.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE

Arch. Giampaolo Ferlin

 


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