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AGEVOLAZIONI DELLA FINANZIARIA 2008 INERENTI IL RISPARMIO ENERGETICO

Come per lo scorso anno la Finanzia ha riservato una serie di agevolazioni inerenti al risparmio energetico .
Le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 .

La Finanziaria 2008 ha introdotto una serie di precisazioni :


Viene mantenuta una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per:

  • riduzione delle dispersioni termiche degli edifici;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
  • installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse.

E' prevista, invece, una detrazione del 20% per:

  • acquisto di frigoriferi o congelatori ad alta efficienza;
  • acquisto di televisori dotati di sintonizzatore digitale integrato;
  • installazione di motori elettrici ad alta efficienza o variatori di velocità.

Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.

  • La detrazione del 55% può essere ripartita, non più solo in 3 anni, ma in un numero di anni variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente; per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;
  • Per la presentazioni delle pratiche relative alla ristrutturazione degli edifici rispettando le prescrizioni di efficienza energetica dettate dal specifico Decreto Ministeriale 11 marzo 2008, c’è la necessità di una attestazione di un “tecnico abilitato” ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica. Il provvedimento modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del
    DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”;
  • Per la sostituzione delle vecchie caldaie è previsto l’utilizzo, oltre delle caldaie a condensazione, anche di altri generatori, quali le pompe di calore a gas o elettriche, quindi la detrazione è estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009;
  • Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse:
    L’art. 1, comma 2, del DM 11 marzo 2008, prevede che, se l’intervento di riqualificazione energetica di cui all’art 1, comma 344, della Finanziaria 2007, include la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, tali generatori devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
    • a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
    • b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del Dlgs 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
    • c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo Dlgs 152/2006, e successive modifiche e integrazioni.
  • Viene eliminato l’obbligo di attestato energetico per la sostituzione delle finestre
    Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica;
  • Viene eliminato l’obbligo di attestato energetico per l’installazione dei pannelli solari
    Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 346 della Finanziaria 2007, inerente all’installazione dei pannelli solari, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.
    Inoltre è stato corretto l’errore relativo alla norma UNI di riferimento per i pannelli solari (nel DM 19/02/2007 erano riportate le norme UNI 12975); la seconda modifica prevede che i pannelli solari realizzati in autocostruzione ottengano la certificazione di qualità limitatamente al vetro solare e non più anche per le strisce assorbenti;
  • Fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare per accedere alla detrazione del 55% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008, il decreto ministeriale 11 marzo 2008 che definisce i valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare per accedere alla detrazione del 55% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Gli incentivi previsti sono riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica adeguatamente più stringenti di quelli minimi obbligatori previsti dal D.lgs. 192/2005;
  • Valori limite fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale:
    Per usufruire della detrazione del 55%, fino al 31 dicembre 2009 il nuovo decreto impone il rispetto dei valori limite che il Dlgs 192/2005 fissa a partire dal 1° gennaio 2010.
    Dal 1° gennaio 2010 sono fissati valori ancora più bassi.

Ricordiamo che la Finanziaria 2007, comma 344, concedeva l’agevolazione fiscale a condizione che l’intervento conseguisse un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, del Dlgs 192/2005.

 

I Ministeri hanno accolto e modificato alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.

Il comma 2 dell’art. 4 prevede che, nei casi in cui, per lo stesso edificio, sia effettuato più di un intervento le cui spese sono detraibili, l’asseverazione del tecnico può essere unica;

Anche l'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E del DM 19/02/2007) possono avere carattere unitario;

 

QUALE PROCEDURA SEGUIRE PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE

In linea con quanto stabilito con la finanziaria 2007 si indica la procedura di compilazione e presentazione della documentazione, ricordando che l’iter si ripete per gli anni successivi, in riferimento alla data di svolgimento dei singoli intereventi.
Tuttavia dal 2008, esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è più richiesto mentre la scheda informativa sarà modificata. Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. Fonti del Ministero dello Sviluppo Economico hanno precisato che dal 2008 occorrerà obbligatoriamente avvalersi per l'invio - tranne casi particolari in cui sarà ancora possibile usare la raccomandata - della procedura guidata di compilazione e di invio informatico attraverso un apposito sito internet disponibile dal 30/4/08.

A seguito descriviamo la procedura applicata ad oggi.

Richiedere ad un tecnico abilitato la certificazione energetica (ai sensi del Dl 192/2005) o l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A del Dl 19/2/2007.
Entrambi devono essere redatti al termine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 da un tecnico abilitato; nel caso di attestato di qualificazione energetica, questi può essere anche il progettista dell’edificio o il direttore dei lavori.

Richiedere ad un tecnico abilitato l’asseverazione che attesti che l’intervento risponda ai requisiti tecnici richiesti. Questa può essere compresa in quella del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. e può essere unica se, per uno stesso edificio o unità immobiliare, viene effettuato più di un intervento, che possa usufruire della detrazione fiscale.

Effettuare i pagamenti, tramite bonifico postale o bancario, da cui risulti la causale del versamento, il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a cui il versamento è destinato.

Compilare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati conforme all’allegato E del Dl del 19/2/2007.
Trasmettere all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, i seguenti documenti, necessari per qualunque tipo di intervento:

  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
  • copia della scheda informativa (allegato E del Dl del 19/2/2007) per il monitoraggio dei risultati delle misure di incentivazione previste dalla finanziaria.

Questa documentazione può essere trasmessa utilizzando il sito www.acs.enea.it, che rilascerà ricevuta informatica, o tramite raccomandata con ricevuta semplice, a:
ENEA, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile, via Anguillarese, 301 - 00060 S. Maria di Galeria - RM, specificando come riferimento “Finanziaria 2007 riqualificazione energetica”.

Conservare ed eventualmente esibire, a richiesta della Amministrazione Finanziaria, tutta la documentazione, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; se gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici, va conservata ed esibita anche copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, infine, va conservata la dichiarazione del consenso ai lavori da parte del possessore.

Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
si prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005.
In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato.
I calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 192/2005.

 

Interventi di riqualificazione, requisiti da rispettare, valore del finanziamento e adempimenti

Intervento

Requisiti di risparmio energetico

Valore max di detraz./ripartiz.
(3-10 anni)

Adempimenti

Riqualificazione energetica globale degli edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge 296/2006)

Rispetto dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, in relazione ai valori definiti dal D.M. 11 marzo 2008*

100.000 euro
Da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

  1. Asseverazione
  2. Certificazione/qualificazione energetico (nel Veneto fino a emanazione delle legge)
  3. Scheda informativa

Documenti da inviare
(entro i 60 gg. Dalla fine lavori)

  1. Certificazione/qualificazione energetica(nel Veneto fino a emanazione delle legge)
  2. Scheda informativa

Interventi sull’involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (art. 1 comma 345, legge 296/2006)

Rispetto dei valori trasmittanza termica U, definiti dal D.M. 11 marzo 2008*

60.000 euro
Da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

  1. Asseverazione
  2. Certificazione/qualificazione energetico (nel Veneto fino a emanazione delle legge)
  3. Scheda informativa

Documenti da inviare
(entro i 60 gg. Dalla fine lavori)

  1. Certificazione/qualificazione energetica(nel Veneto fino a emanazione delle legge)

Scheda informativa

Interventi sull’involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti la sostituzione di finestre, comprensive di infissi (art. 1 comma 345, legge 296/2006)

Rispetto dei valori trasmittanza termica U, definiti dal D.M. 11 marzo 2008*

60.000 euro
Da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

  1. Asseverazione
  2. Certificazione/qualificazione energetico (non richiesta se l’intervento riguarda singole unità immobiliari)
  3. Scheda informativa

Documenti da inviare
(entro i 60 gg. Dalla fine lavori)

  1. Certificazione/qualificazione energetica (solo quando richiesto)

Scheda informativa

Interventi sull’involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali, (coperture e pavimenti art. 1 comma 345, legge 296/2006)

1° gennaio 2007 -31 dicembre 2007
Rispetto dei valori trasmittanza termica U, definiti dalla nuova tabella 3, allegata alla legge 296/2006 (art.1, comma 23, legge 244/2007)
1° gennaio 2008 -31 dicembre 2010
Rispetto dei valori trasmittanza termica U, definiti dal D.M. 11 marzo 2008*

60.000 euro
Da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

  1. Asseverazione
  2. Certificazione/qualificazione energetico (nel Veneto fino a emanazione delle legge)
  3. Scheda informativa

Documenti da inviare
(entro i 60 gg. Dalla fine lavori)

  1. Certificazione/qualificazione energetica (nel Veneto fino a emanazione delle legge)
  2. Scheda informativa

Installazione di Pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università (art.1, comma346, legge 296)

Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall’art. 8 del D.M. 19.02.2007, come modificato dal D.M. 26.10.2007

60.000 euro
Da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

  1. Asseverazione
  2. Scheda informativa

Documenti da inviare
(entro i 60 gg. Dalla fine lavori)

  1. Scheda informativa

Sostituzione integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art.1 comma 347, legge 296/2006)

Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall’art. 9 del D.M. 19-02-2007

30.000 euro
Da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

  1. Asseverazione
  2. Certificazione/qualificazione energetico (non richiesta se l’intervento riguarda singole unità immobiliari)
  3. Scheda informativa

Documenti da inviare
entro i 60 gg. Dalla fine lavori)

  1. Certificazione/qualificazione energetica (solo quando richiesto)

Scheda informativa

Sostituzione integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art.1 comma 286, legge 244/2006)
Per le caldaie a biomassa vedere le prescrizioni del DM 11.03.08

Rinvio alle misure e alle condizioni previste dall’art. 1 comma 347, della legge 296/2006

30.000 euro
Da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

  1. Asseverazione
  2. Certificazione/qualificazione energetico (non richiesta se l’intervento riguarda singole unità immobiliari)
  3. Scheda informativa

Documenti da inviare
(entro i 60 gg. Dalla fine lavori)

  1. Certificazione/qualificazione energetica (solo quando richiesto)
  2. Scheda informativa

 

Documento senza titolo

* fino al 31 dicembre 2009 occorre rispettare i valori limite che il D.lgs. 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) fissa a partire dal 1° gennaio 2010. Dal 1° gennaio 2010 sono fissati valori ancora più bassi.

Per le persone fisiche non titolari di reddito dimpresa, nell`ipotesi in cui gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, agevolati con la detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) siano effettuati da piu` soggetti, i cui nominativi, indicati nella scheda informativa, non coincidano con quelli riportati sulle fatture o sul bonifico, l`agevolazione e` riconosciuta a coloro che hanno effettivamente sostenuto le spese, a condizione che i loro nomi risultino dalle relative fatture.
Inoltre, la detrazione spetta anche ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell`immobile, che sostengano le spese per gli interventi di risparmio energetico, a condizione che la convivenza risulti fin dall`inizio dei lavori.
Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008

 

Riportiamo i commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007):

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

 

…Agevolazione anche per gli elettrodomestici della casa

Etichetta

La detrazione, che prevede un tetto massimo di 200 euro, potrà comprendere, oltre al costo del nuovo elettrodomestico, le spese di trasporto e quelle di smaltimento del vecchio apparecchio.
Per accedere alle agevolazioni occorrerà conservare:

  • la documentazione attestante l’acquisto effettuato, ossia la fattura o lo scontrino in cui compaiano i dati dell’acquirente, la data d’acquisto e la classe energetica, non inferiore ad A+, dell’apparecchio acquistato;
  • un’autocertificazione appositamente redatta, in cui risulti la tipologia dell’elettrodomestico sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), e le modalità utilizzate per lo smaltimento, con l’indicazione dell’impresa che se ne è occupata.

Non è importante il sistema di pagamento scelto: il frigocongelatore può essere acquistato a rate o in qualunque altra modalità.
La detrazione sarà calcolata in un’unica rata nella dichiarazione dei redditi 2008, e vale per frigoriferi e congelatori o loro combinazioni di classe A+ o A++.

Bisogna fare attenzione che il comma 353 della legge n. 296 del 2006 parla di sostituzione e non di un primo acquisto; l’Agenzia delle Entrate, infatti, accetterà la detrazione del 20%, solo per gli apparecchi di classe non inferiore ad A+, che vadano a sostituire vecchi modelli.
Per poter usufruire del beneficio fiscale l’acquisto va effettuato dal 01/01/2007 al 31/12/2007. Tale date è riferita alla finanziaria 2007 , quindi bisogna considerare le date successive per il proseguo dell’agevolazione.

 

Frigoriferi ad alta efficienza energetica (art.1, c.353)
Per la sostituzione di frigoriferi o congelatori con altri di classe energetica A+ ed A++ è prevista una detrazione dell'imposta lorda pari al 20% del costo, in un'unica rata fino a un massimo di 200 euro. L'acquisto deve avvenire entro il 31/12/2007. Occorre conservare la ricevuta del pagamento e la documentazione fornita dal costruttore.


Televisori (art.1, c.357)

Il comma 357 della Finanziaria prevede una detrazione dell'imposta lorda del 20% della spesa sostenuta, per un massimo di 200 euro, per l'acquisto entro il 31/12/2007 di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale integrato. Oltre a conservare la ricevuta del pagamento e la docu¬men¬tazione del costruttore, occorre dimostrare di essere in regola con il pagamento del canone. Tuttavia al momento non è stato ancora varato il relativo decreto attuativo, che dovrebbe stabilire nel dettaglio le caratteristiche degli apparecchi televisivi e le modalità per fruire dell'incentivo.


Illuminazione di esercizi commerciali (art.1, c.354-356)
È prevista una detrazione fiscale del 36% per i commercianti che sostituiscono gli apparecchi di illuminazione con sistemi ad alta efficienza energetica negli esercizi commerciali. In sostanza, beneficerà dell’agevolazione chi sceglie lampade fluorescenti negli ambienti interni e lampade al vapore di sodio in quelli esterni.

 

Scarica la pubblicazione del 2008 "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" dell'Agenzia delle Entrate.

 

Per saperne di più: GUIDA ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008 "Tutte le novità in tema di risparmio energetico ed energie rinnovabili"; Guida per le famiglie "Nuove agevolazioni fiscali per la famiglia". new

 

LEGGE FINANZIARIA 2008

 

Decreto Ministeriale 11 marzo 2008

Il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico definisce i valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare per accedere alla detrazione del 55% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Attua il comma 24, lettera a), della Finanziaria 2008, la quale prevede che, per l’attuazione della detrazione del 55% anche negli anni 2008-2010, il Ministro dello sviluppo economico fissi i nuovi valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale includendone i limiti (comprendendo anche gli impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse) e i valori di trasmittanza termica (ai fini dell'applicazione del comma 344 e 345 del medesimo art. 1 della finanziaria 2007).

 

INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE

Delibera 2398 del 31 luglio 2007 (+ allegati A, A1, A2, A3, B)

Legge Regionale 4-07

 

Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. Detrazione del 55 per cento per spese relative ad interventi di risparmio energetico. Art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Parere dell'Agenzia delle Entrate


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