L'Anagrafe cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) al fine di tenere aggiornata la posizione e il movimento dei cittadini, italiani e stranieri, iscritti nel Comune.
I dati anagrafici sono pubblici, ma disponibili solo attraverso l'emissione di certificati, mentre non è consentito consultare i registri dell'Anagrafe.
L'Anagrafe si occupa di:
carta d'identità;
certificati anagrafici;
residenza;
autenticazioni;
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Cambi di residenza
Per residenza si intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente. Il relativo cambio riguarda tutti coloro che, con provenienza da altro Comune o dall'estero, trasferiscono la propria residenza in un nuovo Comune oppure coloro che cambiano abitazione all’interno del Comune. Entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificate, le variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Anagrafe da uno dei componenti maggiorenni della famiglia.
Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.
Il denunciante deve sapere indicare i dati anagrafici di tutti componenti il nucleo familiare.
In caso di aggregazione ad altro nucleo familiare occorre la dichiarazione di assenso dell’intestatario della famiglia anagrafica esistente.
La denuncia del cambio di residenza per coloro che entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc.), deve essere autorizzato dal capo-convivenza presentando una dichiarazione allegata alla richiesta del dichiarante.
Pertanto all'atto del cambio di residenza occorre:
aver già preso occupazione dell'alloggio;
documento di identità del dichiarante;
codice fiscale;
compilazione del modulo di variazione dell'indirizzo sulla patente e sui documenti di circolazione dei veicoli di proprietà (uno per ogni componente della famiglia);
la dichiarazione di assenso della famiglia anagrafica esistente (nel caso che tale condizione sia presente).
Contestualmente all'accettazione della dichiarazione di variazione anagrafica è prevista, da parte dell'ufficio, la comunicazione alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile per aggiornamento indirizzo sulla patente di guida e carta di circolazione di eventuali autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi posseduti. E' pertanto necessaria l'indicazione degli estremi di tali documenti, attraverso la compilazione di specifico modello a disposizione presso i nostri uffici. Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini con l'avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti.
RESIDENZA IN TEMPO REALE
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
direttamente all'Ufficio Anagrafe di Piazza Vittorio Emanuele II n. 1,
per raccomandata, indirizzata a: Comune di Rovigo, Ufficio Anagrafe, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, 45100 Rovigo
per fax al numero 0425206330
per via telematica all'email: anagrafe@comune.rovigo.it o tramite PEC all'indirizzo: servizi demografici.comune.rovigo@pecveneto.it
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINI COMUNITARI/PAESI EQUIPARATI E LORO FAMILIARI
Per la domanda di iscrizione occorre presentare sempre:
passaporto o documento equipollente;
codice fiscale;
patente italiana o e/o libretto di circolazione di veicoli di proprietà immatricolati italiana;
titolari di un rapporto di lavoro subordinato devono presentare in alternativa:
− busta paga del mese precedente (deve contenere dati identificati INPS e INAIL);
− la ricevuta di versamento dei contributi INPS (es. in caso di lavoro domestico);
− il contratto di lavoro contenente i codici identificativi INPS e INAIL;
− la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego;
− la certificazione attestante i versamenti contributivi del datore di lavoro (INPS);
− la comunicazione preventiva all’INAIL oppure comunicazione all’INPS.
Lavoratori autonomi devono presentare in alternativa:
iscrizione alla Camera di Commercio;
attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Collaboratori (lavoratori parasubordinati) devono presentare in alternativa:
copia della comunicazione obbligatoria di assunzione effettuata presso il Centro per
l’impiego competente (modulo unificato di assunzione);
copia del contratto di collaborazione contenente i codici identificativi INPS e INAIL.
Professionisti: dimostrazione dell’iscrizione all’Albo o Ordine professionale
Cittadini inoccupati:
dichiarazione di risorse economiche proprie, documentabili (con conto corrente bancario o postale, libretto di risparmio, ecc.) oppure risorse economiche dichiarate da un terzo, con documentazione delle risorse stesse (con conto corrente bancario o postale, libretto di risparmio, ecc.) con contestuale presa in carico del richiedente;
polizza assicurativa per copertura completa di tutte le spese sanitarie della durata di almeno un anno o almeno pari all’eventuale corso di studi/formazione se inferiore ad un anno; in alternativa i formulari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37); la tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza;
In caso di attività di studio/formazione professionale, anche dichiarazione di frequenza dell’istituto pubblico/privato riconosciuto.
In questo caso gli studenti, fatto salvo il possesso degli altri documenti, possono effettuare
l’iscrizione con la Tessera sanitaria europea nell’Anagrafe della Popolazione Temporanea;
Se si tratta di familiari a carico:
Extracomunitari:
Originale della ricevuta di richiesta di Carta di Soggiorno per familiari UE;
dimostrazione di permanenza dei requisiti di regolarità del soggiorno del familiare comunitario residente;
documentazione attestante il rapporto di parentela:
certificazione prodotta dal paese di provenienza, tradotta e legalizzata presso l’l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di provenienza / apostillata (i certificati plurilingue -Convenzione di Vienna- non necessitano né di traduzione né di legalizzazione/apostilla).
Comunitari:
documento di identità valido per l’espatrio emesso dal Paese europeo di origine o il passaporto;
documentazione attestante il rapporto di parentela:
certificazione prodotta dal paese di provenienza, tradotta e legalizzata presso l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di provenienza / apostillata (i certificati plurilingue - Convenzione di Vienna- non necessitano né di traduzione né di legalizzazione/apostilla);
documenti che attestino la qualità di familiare a carico o autocertificazione di “vivenza a carico”
Sono considerati familiari a carico:
il coniuge;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico proprio/del coniuge;
ascendenti diretti a carico proprio/del coniuge.
AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ NECESSARIO AVERE CON SE’ TUTTI I DOCUMENTI.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA (RESIDENZA) PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
I cittadini stranieri extracomunitari, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, devono esibire:
Originale del passaporto in corso di validità: il passaporto è sempre necessario e per tutti i membri della famiglia (anche per i minori, anche se nati in Italia) quando il cittadino o i cittadini stranieri provengono dall’estero, o a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità o omessa dichiarazione della dimora abituale. Se il cittadino proveniente da un altro Comune italiano può esibire la carta di identità rilasciata dallo stesso ma è opportuno esibire anche il passaporto;
Permesso di soggiorno in corso di validità;
Codice fiscale: al momento dell’iscrizione i cittadini devono già possedere il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
Patente di guida italiana e/o libretti di circolazione dei veicoli di proprietà immatricolati in Italia se titolari di tali documenti.
La stessa documentazione va esibita per il cambio di indirizzo in città.
In relazione a quanto sopra, si precisano di seguito le diverse situazioni che si possono presentare:
Il cittadino in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, oltre a quanto sopra indicato, in relazione al titolo di soggiorno deve presentare:
originale del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza;
originale della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso (il rinnovo deve essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso).
Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare, oltre a quanto sopra indicato o deve presentare:
visto di ingresso originale per ricongiungimento famigliare (sul passaporto);
copia del NULLAOSTA al ricongiungimento famigliare rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
originale della ricevuta del KIT delle Poste Italiane per la richiesta del permesso di soggiorno;
copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (Mod. 209);
se il ricongiungimento riguarda un adulto ed un minore indicato sullo stesso permesso, per l’iscrizione anagrafica del minore è necessario che anche l’adulto cui si ricongiungono presenti, o sottoscriva congiuntamente, la richiesta di iscrizione del minore.
Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a seguito di regolarizzazione (emersione colf e badanti), oltre a quanto sopra indicato deve presentare:
Originale del contratto di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
Originale della ricevuta del KIT delle Poste Italiane per la richiesta del permesso di soggiorno;
Copia della domanda di rilascio permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (MOD 209 – mod.1 e 2).
AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ NECESSARIO AVERE CON SE’ TUTTI I DOCUMENTI.
Dove andare
Presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, piano terra della Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - tel. 0425206/316
NOVITA'
E' stato eliminato il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità; a partire da maggio 2011, quindi, la carta identità si rilascia dalla nascita (Legge 106/2011). Descrizione
La Carta d’Identità è il documento che attesta l’identità della persona e, se richiesto con validità per l’espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali. Al riguardo per maggiori e più dettagliate informazioni, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato oppure informarsi presso i Consolati Esteri in Italia.
La Carta d’Identità può essere rilasciata a tutti i cittadini dalla nascita, con una validità differenziata a seconda dell'età del titolare:
• Minori di 3 anni: triennale
• Dai 3 ai 18 anni: quinquennale
• Maggiori di 18 anni: decennale.
I minori di anni 12 non debbono firmare la carta di identità. Rinnovo
E' possibile richiedere una nuova carta di identità nei 180 giorni precedenti la scadenza. La proroga della validità delle carte di identità già emesse: in conformità al Decreto Legge 112 del 25.06.2008 la validità delle carte d'identità emesse a partire dal 26/6/2003 è prorogata di diritto per altri 5 anni. Il timbro di proroga potrà essere ottenuto presso tutti gli sportelli anagrafici. E' possibile farsi timbrare la proroga anche per altre persone presentandosi con una delega sottoscritta dal titolare e con la sua carta di identità in originale. AVVISO IMPORTANTE:
a seguito di segnalazioni pervenute al Ministero dell’Interno di disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, della carta d’identità prorogata con apposizione del timbro o della carta d’identità elettronica prorogata con consegna di un documento attestante la nuova scadenza, è possibile procedere, a richiesta dei cittadini che intendono recarsi all’estero, alla sostituzione della carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d’identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio, previo pagamento del nuovo documento e ritiro di quello in possesso degli interessati.
Documentazione da presentare:
3 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto (*), non di profilo e con gli occhi ben visibili (per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato);
la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni in possesso di documento di identità in corso di validità, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato.
(*) La circolare del Ministero dell'interno del 14 marzo 2005 n. 4 impartisce precise disposizioni sull'uso del copricapo ai cittadini che professano culti religiosi diversi da quello cattolico.
La carta d'identità viene rilasciata con modalità diverse a seconda di chi ne fa richiesta.
Riportiamo i diversi casi:
PERSONA MAGGIORENNE
Nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata.
PERSONA MINORENNE
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. Nel caso in cui il minore sia accompagnato da un solo genitore, occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne per l’identificazione, in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000).
Per la validità all’espatrio entrambi i genitori dovranno manifestare l’assenso con apposita dichiarazione scritta, che potrà essere acquisita anche ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o chi ne fa le veci, siano muniti di un dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolari.
Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore. Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 26/5/2011.
CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri possono ottenere solo il rilascio della carta d'identità non valida per l'espatrio presentando, oltre alle foto il permesso di soggiorno in corso di validità.
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) devono essere in possesso di un valido documento d'identità italiano; per loro è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità anche presso le sedi consolari.
Può essere richiesto il rilascio di un nuovo documento in caso di:
a) deterioramento
deve essere restituito il documento deteriorato
b) furto o smarrimento
è necessario presentare, oltre alle fotografie, la denuncia inoltrata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) e un valido documento di riconoscimento o in mancanza di questo la presenza di 2 testimoni maggiorenni in possesso di documento di identità in corso di validità, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato Costo:
diritto fisso emissione € 5,42
nel caso venga rilasciato un nuovo documento per furto, smarrimento o deterioramento della precedente Carta d’Identità ancora in corso di validità € 10,59
SERVIZIO A DOMICILIO PER PERSONE NON DEAMBULANTI
Il cittadino che è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può contattare, per il servizio a domicilio, l’Ufficio di Polizia Locale (tel. 0425 204608/611)
NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO
Circolare n. 15 del 26/15/2011 del Ministero dell'interno.
Decreto legge 13.05.2011 n. 70
Legge n. 133 del 06/08/2008
D.L. n. 112 del 25/06/2008
Regio Decreto 18.6.31, n. 773 - Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
Regio Decreto 6.5.40, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 19.6.31, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza
Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.65, n. 1656: Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE
Legge 21.11.67, n. 1185: Norme sui passaporti
Decreto del Presidente della Repubblica 6.8.74, n. 649: Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 “Regolamento recante caratteristiche e modalità per rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”
D.P.R. 28.12.2000 n. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
Decreto Legge n. n. 112 del 25 giugno 2008
Per ulteriori informazioni:
Comune di Rovigo - Servizi Demografici "Anagrafe"
Telefono: 0425 206230/350/298 dalle ore 12.30 alle ore 13.30
Dove andare
Presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, piano terra della Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II, 1
Euro 0,26 per certificati in carta semplice e Euro 14,62 + Euro 0,52 di diritti di segreteria, per quelli in bollo. Non occorre acquistare preventivamente la marca da bollo in quanto tale imposta viene assolta in modo virtuale da parte dell’Ufficio stesso.
Certificati di stato civile
Breve spiegazione
Rilascio certificati di Stato Civile: le certificazioni di stato civile (nascita, matrimonio, morte) possono essere rilasciate a chiunque faccia richiesta , purchè lo stesso richiedente fornisca all’ufficiale dello stato civile tutti i dati necessari per trovare l’atto da cui desumere il certificato richiesto.
Dove andare
Presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, piano terra della Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 0425/206297- 206316
Comune competente al rilascio
Morte e Matrimonio:
Estratti e certificati: solo qualora l’evento si sia verificato nel territorio comunale.
Solo certificazione: Comune di residenza al momento dell’evento.
Nascita:
Estratti e certificati: nel Comune dove si è registrato l’evento che può corrispondere o meno al Comune di residenza dei genitori;
Solo certificazione: sempre nel Comune in cui erano residenti i genitori al momento dell’evento.
CERTIFICAZIONE ORDINARIA
Il cittadino che intende chiedere per corrispondenza all’Anagrafe di Rovigo un certificato anagrafico o di stato civile, deve inviare OBBLIGATORIAMENTE una RICHIESTA SCRITTA in busta chiusa al seguente indirizzo “COMUNE DI ROVIGO - U.O. Anagrafe, Stato Civile – Ufficio certificazioni per corrispondenza – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo” indicando TUTTE le generalità dell’intestatario del certificato (NOME, COGNOME, LUOGO DI NASCITA, DATA DI NASCITA, INDIRIZZO DI RESIDENZA se conosciuto e, per i certificati di matrimonio LUOGO E DATA DI MATRIMONIO).
Alla richiesta deve essere allegato a pena di rifiuto dell’istanza:
una busta preaffrancata e preindirizzata per l’invio a mezzo posta del certificato emesso; in caso di richieste dall'estero, invece dell'affrancatura sulla busta dovrà essere allegato un buono di risposta internazionale (coupon réponse international) acquistabile presso gli uffici postali di tutto il mondo;
La ricevuta del bonifico bancario intestato a – “Comune di Rovigo – Servizi Demografici - Tesoreria Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.” IBAN: IT06T0622512294100000300949, precisando nel bonifico l’oggetto e i relativi importi distinti da imposta di bollo e diritti di segreteria, secondo quanto di seguito specificato:
- Certificati ed Estratti di nascita, matrimonio e morte: GRATIS
- Certificati IN CARTA SEMPLICE: € 0,26 per diritti di segreteria (indicare obbligatoriamente la causa di esenzione prevista dalla legge)
- Certificati IN BOLLO: € 0,52 per diritti di segreteria ed € 14,62 per imposta di bollo
- Copie integrali di atti di stato civile: nascita, matrimonio e morte: € 1,00 per rimborso spese
CERTIFICAZIONE STORICA
Certificazioni storiche di famiglia
I diritti di segreteria storici dovuti per le certificazioni storiche di famiglia, variano a seconda dei componenti del nucleo familiare oggetto di certificazione.
Per tale motivo gli interessati PRIMA DI PRESENTARE LA RICHIESTA dovranno inoltrare all’ufficio certificazioni per corrispondenza una richiesta di preventivo della spesa inviandola via fax al N.° 0425/206325, oppure via posta elettronica all’indirizzo e-mail: anagrafe@comune.rovigo.it ovvero via posta ordinaria all’indirizzo “Comune di Rovigo U.O. Anagrafe, Stato Civile – Ufficio certificazioni per corrispondenza Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo”, precisando la data di riferimento della certificazione storica, il nominativo dell’intestatario e l’uso del certificato, indicando anche il recapito telefonico e/o di posta elettronica che l’ufficio contatterà per la comunicazione del costo dell’operazione.
Ottenuta in tal modo la comunicazione dell’importo da pagare, l’interessato potrà presentare la richiesta ed effettuare il pagamento dell’importo comunicato seguendo le modalità sopra indicate per la certificazione ordinaria.
Documento senza titolo
Autentica di copie
Breve spiegazione
È possibile richiedere l’autentica di copie totali o parziali di atti e documenti presso l’Ufficio comunale competente.
Come fare
Presentarsi direttamente allo sportello esibendo l’originale dell’atto o documento da autenticare insieme ad un documento di riconoscimento.
Dove andare
Presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, piano terra della Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 0425/206297.
Euro 0,26 per certificati in carta semplice e Euro 14,62 + Euro 0,52 di diritti di segreteria per quelli in bollo.
Denuncia di nascita
Breve spiegazione
La dichiarazione di nascita può essere resa entro 3 giorni da uno dei genitori, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita oppure entro 10 giorni presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita.
Qualora i genitori non siano coniugati, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori.
Come fare
Il dichiarante deve presentarsi munito di documento di riconoscimento valido e dell’attestazione di nascita rilasciata dalla direzione sanitaria. La dichiarazione può essere fatta dal padre, dalla madre o da chi ha assistito al parto (medico, ostetrica).
Dove andare
Presso l’ufficio denuncie nascite e morte, al piano terra della Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 0425/206287 – 206313.
L’Ufficio Leva del Comune si occupa della formazione della lista di leva e della tenuta e aggiornamento dei ruoli matricolari (registri di congedi).
Rilascia i seguenti documenti:
- certificato di iscrizione nella lista di leva
- esiti di leva
- consegna congedi
Sospensione del Servizio Obbligatorio di Leva Militare
Dal 1 ottobre 2004 i giovani già chiamati a visita presso i Consigli di Leva o presso gli Ospedali Militari non dovranno più presentarsi.
Restano invariate le chiamate a visita per chi ha presentato domanda di arruolamento in qualità di Volontario in Ferma Annuale.
DOVE ANDARE
Presso l’ufficio leva/matrimoni, al piano terra della Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 0425206314.
Costo
Il servizio è gratuito
MATRIMONIO – Pubblicazioni
Breve spiegazione
Richiesta di pubblicazioni per matrimonio civile o con rito religioso. Le pubblicazioni devono rimanere esposte per otto giorni consecutivi, più ulteriori tre giorni per eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà, quindi, essere celebrato entro i 180 giorni successivi.
Come fare
I futuri sposi devono essere maggiorenni ed almeno uno di essi deve risiedere nel comune di Rovigo.
Per il matrimonio civile sono necessari per entrambi gli sposi: copia integrale dell’atto di nascita, il certificato cumulativo di stato libero, residenza e cittadinanza che vengono richiesti direttamente dall’ufficio.
Per il matrimonio con rito concordatorio, oltre ai documenti richiesti per il matrimonio civile, è necessario presentare anche la richiesta di pubblicazioni del parroco competente, al quale gli sposi dovranno rivolgersi prima di presentarsi in Comune. Per chi è già stato sposato, le copie integrali dell’atto di matrimonio o di morte, rilasciate dai Comuni in cui è stato celebrato il matrimonio o dove è deceduto il primo coniuge, vengono richiesti direttamente dall’ufficio.
Il regime della comunione dei beni è per legge automatico. La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all’Ufficiale di Stato Civile, mentre, per i matrimoni religiosi, va fatta al Ministro di Culto. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti ad un notaio.
La richiesta dei documenti necessari da parte dell’ufficio, richiede l’attesa di qualche settimana, pertanto si invitano i novelli sposi a presentarsi per tempo onde evitare rinvii della cerimonia.
Dove andare
Presso l’ufficio leva/matrimoni, al piano terra della Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 0425206288.
Il servizio è gratuito salvo il caso in cui la cerimonia del matrimonio civile sia svolta nella giornata di sabato pomeriggio il cui costo è di Euro 206,58 o la domenica e festivi Euro258,22
Libretto di pensione
Breve spiegazione
L’Ufficio Pensione dell’Anagrafe, ricevuti i libretti direttamente dagli enti competenti, li autentica, li regolarizza e li consegna all’interessato. Come fare
Su invito ci si presenta allo sportello dell’Anagrafe con un documento di identità valido ed una fotografia recente formato tessera. In caso di impossibilità ad accedere all’ufficio per motivi di salute, il libretto può essere consegnato a domicilio, previa richiesta da inoltrare al Comando di Polizia Municipale.
Dove andare
Presso lo sportello, al piano terra della Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 0425206297.