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Servizio Commercio

P.zza V. Emanuele II, 1 3° piano - Tel. 0425/206237 - Fax. 0425/206299 - commercio@comune.rovigo.it

 

Assessore Dirigente Resp. Area Pubblica Resp. Area Privata
Nadia Romeo Giampaolo Volinia Lina Turri Valerio Panin

 

orario


MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì

9.00-13.00

Martedì

9.00-13.00

Mercoledì

9.00-13.00

Giovedì

9.00-13.00

Venerdì

9.00-13.00

Sabato

 

Lunedì

 

Martedì

15.30-17.30

Mercoledì

 

Giovedì

 

Venerdì

 

Sabato

 

Il mercatino dell'antiquariato si svolge ogni prima domenica del mese

 

Come fare

Barbieri, Parrucchieri, Estetiste

Commercio Ambulante

Commercio Fisso

Pubblici Esercizi

Edicole

Giochi leciti

Agenzie d'affari

Noleggio autoveicoli senza conducente

Produttori agricoli

Vendite straordinarie

Ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per invalidi

 

Regolamenti

Calendario delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva per l’anno 2008 (ordinanza n. 80 del 2007)

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per sale giochi e per la presentazione della DIA di giochi leciti nei pubblici esercizi

Criteri di programmazione commerciale per l’insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l’esercizio delle attivita’ di vendita al dettaglio in sede fissa (approvati con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 2006, n. 17)

Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista

Regolamento per le tombole

Regolamento per le lotterie

Legge Regionale  21 settembre 2007, n. 29 (BUR n. 84/2007) che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

 

notizie - news

  • Si ricorda che entro il 10 aprile 2009 si rende necessario che le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati che attualmente si avvalgono della figura del delegato, qualora il legale rappresentante non abbia i requisiti professionali *, nomini un procuratore (ai sensi dell’articolo 38, comma 8 della Legge Regionale Veneto 21 settembre 2007, n. 29).
    Si ricorda inoltre che il procuratore è “la persona (in possesso dei requisiti professionali sotto indicati*) cui è conferita la rappresentanza nell’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 2209 del codice civile”. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione per più società, associazione, organismi collettivi o circoli privati.
    * Estratto art. 4 comma 6 della L.R.V. n. 29/2007 (Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione):
    a) aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l’attività;
    b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 “Disciplina del commercio” per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
    c) aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame di idoneità per l’iscrizione al registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”.
  • Si comunica che il giorno 23 settembre 2008 entrerà il vigore le disposizioni dell’art. 6, comma 2 del D.L. 117/2007, convertito in legge 02 ottobre 2007, n. 160 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante "disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" che dispone:“tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 02,00 della notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
    1. la descrizioni dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
    2. le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la giuda in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per libro, da determinare anche sulla base del peso corporeo”.
    Si allega al presente avviso:
    - le indicazioni per i gestori dei locali;
    - tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione  alcolemica;
    - tabella per stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza;
    come riportato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08.09.2008, n. 210. La riproduzione delle tabelle predette è a cura dei titolari gestori dei locali e deve assicurare l’agevole lettura da parte dell’utenza. Gli stessi operatori devono istruire il proprio personale, in particolare modo quella addetto alla somministrazione sulla disponibilità, la finalità ed il corretto uso delle tabelle. Ciò al fine di promuovere la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche e di adottare i comportamenti suggeriti dalle tabelle. Si ricorda che l’inosservanza delle disposizioni predette comporta la sanzione di chiusura del locale da sette a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
  • Si informa che con nota prot. n. 696935/59.06 del 1.12.2007 la Direzione Commercio della Regione del Veneto ha comunicato che la disciplina delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione non è più richiesta la preventiva comunicazione al Comune competente.
  • Si informa che con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 193/2007, e del “pacchetto igiene” comunitario recepito con D.G.R. Veneto 3710/2007 integrato e sostituito in parte dal D.D.R. 140/2008, l’imprenditore che presenta alla Sezione Commercio D.I.A. – Dichiarazione di inizio attività relativa ad esercizio di vicinato per la vendita di prodotti compresi nel settore alimentare o misto, dovrà presentare, contestualmente, al competente Servizio Igiene Alimenti dell’ULSS 18 apposita DIA reperibile presso i suddetti uffici dell’Azienda Sanitaria.

Modulistica

AREA PRIVATA

Commercio in sede fissa

Somministrazione alimenti e bevande

Forme speciali di vendita

Attività di acconciatore ed estetista

Produttori agricoli

Vendite straordinarie

Sale giochi

Strutture ricettive alberghiere

 

AREA PUBBLICA

Commercio in area pubblica

 

Modulo di richiesta di manifestazione di sorte locale (lotterie, tombole pesche di beneficenza)

 

Altro

Carta Servizio Commercio

Determina di riconoscimento di Rovigo quale citta d'arte 2008

Elenco delle vie di perimetrazione esterna/interna del Centro Storico (così come individuato dal PRG ed approvato con delibera di G.R.V. n. 603 del 05.02.1985)

Nota esplicativa delle opportunità offerte agli operatori interessati