Regolamento sull'organizzazione del servizio di
comunicazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Rovigo
(ai sensi dell’art. 8 della legge 150/2000)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 307/7032 DEL 12 FEBBRAIO 2003
Art. 1: Principi generali
1. La Provincia di
Rovigo, al fine di realizzare la piena attuazione dei diritti di informazione e
di partecipazione dei cittadini ed ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità,
economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, garantisce
le attività di informazione e di comunicazione pubblica indirizzate ai
cittadini, singoli e associati, nonché ai soggetti pubblici e privati che
operano in ambiti di interesse pubblico, e promuove la comunicazione interna
quale strumento di sviluppo organizzativo.
2. Con il termine di cittadini si intende cittadini italiani e dell'Unione europea, nonché cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea.
Art. 2: Attività di informazione e di comunicazione pubblica
1. Con riferimento alla legge 150/2000, per attività di informazione e di comunicazione pubblica si
intende:
a. l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;
c. la comunicazione interna realizzata nell’ambito dell'Ente.
2. Le attività di informazione e di comunicazione pubblica sono finalizzate a:
a. illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione;
b. illustrare le attività dell'Ente e il loro funzionamento;
c. favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d. promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e. garantire il servizio all'utenza per i diritti di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
f. garantire l'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti, nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
g. favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati;
h. promuovere l’immagine della Provincia, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale e internazionale.
Art. 3: Ambito di applicazione
1. In attuazione dei principi di cui all'art. 1 e nel rispetto delle leggi statali e comunitarie,
del proprio statuto e dei regolamenti, la Provincia di Rovigo, con il presente
regolamento, disciplina le proprie attività di informazione e di comunicazione
pubblica, di cui all'art. 1, c. 4, lett. b) e c), della legge 150/2000, allo
scopo di migliorare costantemente il rapporto con la collettività amministrata,
di contribuire alla qualità dei propri servizi, di garantire la cortesia,
l'oggettività e l'imparzialità nei rapporti con il pubblico.
2. La Provincia svolge le proprie attività di comunicazione esterna e interna attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Art. 4: Ruolo
1. L'Ufficio Relazioni
con il Pubblico svolge un ruolo centrale in materia di comunicazione pubblica e
istituzionale dell'Ente con il fine di garantire ad ogni cittadino il diritto
ad essere informato. In tal senso, l'Ufficio svolge un ruolo di coordinamento e
di gestione delle informazioni volto ad assicurare la omogeneità e la
uniformità delle stesse ed a renderle disponibili al pubblico, in modo chiaro e
accessibile a tutti.
2. L’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, in quanto strategico nei processi di comunicazione interna ed
esterna, svolge un ruolo:
a. informativo mediante una attività di informazione, consulenza,
orientamento e assistenza agli utenti;
b. di servizio con diretta produzione di servizi;
c. propositivo riguardo la organizzazione dei servizi di comunicazione
pubblica;
d. di integrazione tra le attività di comunicazione esterna e interna;
e. conoscitivo mediante la rilevazione di nuovi bisogni e delle attese da parte degli utenti;
f. promozionale dei servizi dell'Ente;
g. di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione.
Art. 5: Funzioni
1. L'Ufficio Relazioni
con il Pubblico, nell’ambito delle attività di cui all’art. 4, coordina e
finalizza le informazioni, nonché progetta e attua iniziative di comunicazione
di pubblica utilità volte ad assicurare, attraverso opportuni strumenti, la
conoscenza di normative, servizi e strutture.
2. L’Ufficio, oltre a
generare proprie informazioni, ha la funzione di selezionare, filtrare,
organizzare e finalizzare le informazioni provenienti da altri soggetti, sia
interni all'amministrazione che esterni, da diffondere mediante la propria
struttura e l’Ufficio Stampa, pertanto collabora con tutti gli uffici dell'Ente
e con organismi esterni, sia pubblici che privati.
3. L’Ufficio Relazioni
con il Pubblico:
a. garantisce l’esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, secondo quanto disposto dal regolamento provinciale
sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti e allo stato dei
procedimenti e dal D.P.R. 445/2000;
b. dà informazioni in merito ai procedimenti amministrativi
dell'Ente - svolgimento, tempi di conclusione e responsabili;
c. informa sulle modalità e sui termini per le azioni a tutela
dei diritti d'accesso previste dalla legge e dal regolamento provinciale.
Art. 6: Attività
1. L’Ufficio Relazione con il Pubblico:
a. agevola l’utilizzazione
dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, l’informazione sulle strutture e sui
compiti della Provincia di Rovigo e delle altre pubbliche amministrazioni;
b. partecipa alla elaborazione del piano di comunicazione
in accordo con gli indirizzi strategici dell'ente;
c. promuove l'attivazione di banche dati informative sui servizi dell'Ente e di altre
amministrazioni;
d. contribuisce, in collaborazione con gli altri Uffici dell'Ente, al coordinamento e
all'organizzazione dei flussi informativi all'interno e verso la comunità
amministrata.
Art. 7: Ascolto e valutazione della qualità dei servizi
1. L’Ufficio Relazione con il Pubblico, in quanto "superficie di contatto"
dell'Amministrazione con la collettività, attua, mediante l’ascolto dei
cittadini e la comunicazione interna, processi di rilevazione sul grado di
soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e sull'evoluzione dei bisogni
quali - quantitativi.
2. L'attività di ascolto e di valutazione della qualità dei
servizi è funzionale anche alla programmazione delle iniziative di
comunicazione e di formazione e alla formulazione di proposte di adeguamento
organizzativo, procedurale e operativo dell'amministrazione.
3. La Provincia di Rovigo, attraverso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di
segnalare, con ogni mezzo e modalità, eventuali disservizi circa i tempi, le
procedure e le modalità di erogazione dei servizi e provvede alla
predisposizione di programmi per la gestione dei reclami.
Art. 8: Rapporto con altri enti ed amministrazioni
1. L’Ufficio Relazione con il Pubblico promuove iniziative di sviluppo di comunicazione tra enti,
amministrazioni dello Stato, associazioni e soggetti privati, da attuarsi anche
mediante protocolli d'intesa o convenzioni.
Art. 9: Comunicazione interna
1. La Provincia di Rovigo, nel ritenere che la comunicazione interna abbia un ruolo chiave per
assicurare una informazione al cittadino esatta, aggiornata e rapida, e nel
considerare fattori di criticità le eventuali inefficienze informative da parte
delle strutture dell'Ente, promuove una stretta collaborazione tra l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico e tutti gli altri Uffici della Provincia, anche
avvalendosi della rete dei Referenti di Servizio.
2. I Servizi di comunicazione, per garantire una efficiente comunicazione esterna e perseguire
obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, operano in modo
trasversale ad ogni area di competenza, attivando processi di comunicazione
interna. Tutti gli Uffici della Provincia assicurano un costante flusso
informativo, nonché interventi tempestivi in caso di segnalazioni di disservizi
da parte degli utenti. Ogni Ufficio comunica rapidamente all'Ufficio Relazioni
con il Pubblico ogni variazione inerente i procedimenti amministrativi e i
servizi e fornisce informazioni riguardo ogni evento che rientri
nell'ambito della comunicazione pubblica e istituzionale.
3. Nel caso in cui si verifichino situazioni di inadempienza da parte degli Uffici, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ne dà
comunicazione ai funzionari e ai dirigenti responsabili, affinché provvedano
per quanto di competenza. Annualmente, l'Ufficio Relazione con il Pubblico
provvede a riferire al Direttore generale i risultati di tale attività i quali
avranno rilievo ai fini della valutazione dell'efficacia dell'azione
amministrativa.
Art. 10: Organizzazione
1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ottimizza la propria organizzazione interna mediante l'articolazione
delle attività in due ambiti di competenza, il back office e il front office,
tra loro funzionalmente integrati
a. Il back office costituisce il laboratorio verso cui si indirizzano i flussi informativi
provenienti dalle diverse fonti, pertanto, le attività riguardano
prevalentemente la raccolta, il filtro, il trattamento e l'aggiornamento delle
informazioni, la gestione delle banche dati di competenza, la progettazione e
la realizzazione di interventi di comunicazione;
b. Il front office gestisce l'area di contatto con l'utenza ed
è il luogo di massima visibilità dell'Ente e di mediazione della sua immagine,
nonché l'ambito principale di interpretazione dei nuovi bisogni e delle
esigenze dei cittadini. Le attività del front office sono rivolte ai cittadini
per fornire informazioni e servizi, per agevolare l’utilizzo delle strutture e
degli strumenti di comunicazione - banche dati, Internet… - per migliorare la
comprensione della normativa comunitaria - nazionale - regionale, per
monitorare la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione dell'utente.
Art. 11: Personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
1. La Provincia di Rovigo, riguardo le modalità e
l’individuazione dei titoli per l’accesso del personale all’attività di
comunicazione, nonché alla disciplina degli interventi formativi, provvede
tenendo conto di quanto stabilito dalla legge 7 giugno 2000 n. 150 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 n. 422.
Art. 12: Personale che già svolge attività di comunicazione nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, coloro che già svolgono l’attività
di comunicazione quali Responsabili dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico –
appartenenti alla categoria D del C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali, non in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 12, sono confermati nell’incarico con
l’obbligo di frequentare corsi per la formazione mirata allo specifico profilo
ricoperto, con prova finale di profitto, in conformità a quanto disposto dal
D.P.R. 422/2001.
2. Per il personale già assegnato all’Ufficio relazioni con il Pubblico, appartenente
alle categorie B e C del C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali è prevista la
frequenza obbligatoria di corsi di formazione e di aggiornamento che si
concludono con una prova finale di profitto, in conformità a quanto disposto
dal D.P.R. 422/01.
Art. 13: Punto Internet
1. E’ istituita presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico una postazione pubblica di
accesso a internet.
2. L’accesso a internet è gratuito per un tempo massimo di 30 minuti.
3. Il punto internet è attrezzato con una stazione P.C., una stampante laser ed è collegato
in rete al server centrale dell’Ente.
4. L’utente deve esibire al personale incaricato un proprio documento di identità che viene
registrato su apposito modulo.
Art. 14: Norme comportamentali del Punto Internet
1. Gli utenti che utilizzano le risorse messe a disposizione devono attenersi a quanto
stabilito dal D.L. 518/92 riguardante la tutela legale del software.
2. In particolare si impegnano a rispettare le seguenti regole:
a. Non modificare in nessun modo l’allocazione delle risorse hardware e le
configurazioni presenti sul sistema;
b. Non copiare il materiale coperto dai diritti d’autore;
c. Non installare alcun software, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo; i programmi
installati sono quelli regolarmente acquistati dall’Ente;
d. Segnalare al personale ogni eventuale guasto per consentire un opportuno intervento di
manutenzione;
e. Non salvare il proprio lavoro o materiale scaricato da Internet su disco fisso se
non temporaneamente e previa autorizzazione del personale incaricato;
f. E’ vietato stampare i manuali d’uso dei programmi installati
o parte di essi;
g. Controllare, al momento di lasciare la postazione e in presenza del personale preposto che
non vi siano parti mancanti, rotte o danneggiate;
h. Nel rispetto delle norme di sicurezza e privacy la postazione può essere occupata
da un solo utente;
i. Non è consentito l’accesso a siti aventi contenuto contrario
alla legge o che rechino offesa al comune senso del pudore, alla morale
pubblica e al buon costume.
3. Le regole
di cui al punto due, possono essere ampliate o modificate, a discrezione
dell’Ente, per una migliore gestione dell’attività.